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Via III Trav. Libertà, 29 - 88900 Crotone (KR)

Rapporti con privati ed enti pubblici

  • Art. 35 – Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione e informazione sanitaria – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto.
    Il Medico Veterinario promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
    Uguali principi di correttezza e attenzione devono ispirare gli interventi di natura professionale sui canali web, sulle liste di discussione web e sui social network.
    Il Medico Veterinario, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
    Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato o scritto, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  • Art. 36 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
    Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
    Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.
    Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.
  • Art. 37 – Abuso di professione – Ferme restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire, fungendo da prestanome, omettendo la dovuta vigilanza o in qualsiasi altra comprovata maniera, con chi eserciti abusivamente la professione.
    Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente per territorio, documentandone le circostanze, e anche all’Autorità Giudiziaria, fornendone evidenza.
    Il Medico Veterinario al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione non potrà svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione. Qualora il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui a svolgere l’attività professionale, incorre nel reato di esercizio abusivo della professione, oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare (vedi Approfondimento n. 4 – Art. 37 – Abuso di professione).
  • Art. 38 – Attività medico-legale – L’esercizio dell’attività medico-legale è esplicata ogni qual volta si ricorra alle conoscenze scientifiche del Medico Veterinario non con finalità diagnostiche-terapeutiche, ma per contribuire alla corretta applicazione delle norme giuridiche che regolano il rapporto con gli animali.
    Il parere richiesto, scritto o verbale, dovrà essere fondato sulla piena consapevolezza delle responsabilità etico – giuridiche e deontologiche che ne derivano.
    Il Medico Veterinario, nell’espletamento di tali attività, deve evitare ogni sorta di influenza, interferenza e condizionamento che possa determinare una violazione del primo comma del presente articolo.
    Il Medico Veterinario incaricato di attività medico-legali deve adoperarsi per il raggiungimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo mediante l’analisi oggettiva dei fatti nell’osservanza dei criteri di fondatezza scientifica.
    La consulenza di parte deve tendere, ancorché effettuata nell’interesse dei patrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e in coerenza con le relative norme giuridiche.
  • Art. 39 – Sperimentazione scientifica – Il Medico Veterinario nell’attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali e degli uomini.
    La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento vigente.
    Il Medico Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction, Replacement), lo sviluppo di metodi alternativi senza l’utilizzo di animale e di mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.
    Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
  • Art. 40 – Tecnologie informatiche – Il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche.
    Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica di soggetti già in cura.
  • Art. 41 – Arbitrato – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
    Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
    In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
  • Art. 42 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di agire con correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
  • Art. 43 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell’autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati.
    Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
    A tutela della professione i Medici Veterinari sono tenuti a comunicare all’Ordine di appartenenza i termini delle convenzioni da loro sottoscritte con soggetti pubblici e privati.
  • Art. 44 – Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato – il Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista.
  • Art. 45 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
  • Art. 46 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario non deve assumere o deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni professionali, quando questo possa incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi.