- Art. 52 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione. L’onorario deve essere conforme al decoro della professione e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.
In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica ed occasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
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