Rapporti tra medici veterinari
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- Art. 18 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari improntano il rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate autonomie e responsabilità.
I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento.
Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo.
Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio della colleganza.
Ove non sia possibile risolvere direttamente un contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine possa promuovere iniziative di conciliazione.
- Art. 19 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche e istituzionali.
Il Medico Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all’Ordine di appartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica, delle specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali variazioni.
Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella di Posta Elettronica Certificata.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
- Art. 20 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti.
Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori e sostituti la sussistenza di idonee condizioni per lo svolgimento della professione in termini di adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla collaborazione convenuta.
- Art. 21 – Direzione sanitaria – Il Medico Veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie private o pubbliche deve garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia e della dignità professionale.
Al Direttore Sanitario competono la gestione, il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto concerne l’attività sanitaria. Per eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo ruolo può essere chiamato a rispondere per “culpa in agendo, omittendo e vigilando”.
L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale rinuncia devono essere comunicati all’Ordine professionale competente per territorio.
- Art. 19 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche e istituzionali.
Il Medico Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all’Ordine di appartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica, delle specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali variazioni.
Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella di Posta Elettronica Certificata.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
- Art. 20 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti.
Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori e sostituti la sussistenza di idonee condizioni per lo svolgimento della professione in termini di adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla collaborazione convenuta.
- Art. 21 – Direzione sanitaria – Il Medico Veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie private o pubbliche deve garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia e della dignità professionale.
Al Direttore Sanitario competono la gestione, il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto concerne l’attività sanitaria. Per eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo ruolo può essere chiamato a rispondere per “culpa in agendo, omittendo e vigilando”.
L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale rinuncia devono essere comunicati all’Ordine professionale competente per territorio.
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