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Via III Trav. Libertà, 29 - 88900 Crotone (KR)

Doveri del medico veterinario

  • Art. 7 – Status professionale – Il Medico Veterinario non abusa del proprio status professionale in nessun caso.
    Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.
    Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psico-fisiche.
  • Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi.
    La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità.
    Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è di garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all’abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari (vedi Approfondimento n. 1 – Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità).
  • Art. 9 – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza.
    Il Medico Veterinario ha l’obbligo di denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale proprio e della professione che rappresenta.
  • Art. 10 – Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale, l’aggiornamento della propria preparazione professionale e la formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
    E’ inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all’attualità e all’evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.
    Il Medico Veterinario, quando richiesto dall’Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, deve documentare compiutamente l’attività di aggiornamento svolta.
  • Art. 11 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità ovvero onestà morale, dignità e decoro nell’esercizio della professione.
    Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, dei Colleghi e degli animali, e della società.
  • Art. 12 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.
    Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
    Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità.
  • Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.
    L’obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali.
  • Art. 14 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
    Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità delle prestazioni.
  • Art. 15 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela della salute e del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi, alla tutela dell’ambiente e a mettersi a disposizione in caso di calamità.
  • Art. 16 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
  • Art. 17 – Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi e adeguati, in termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.