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Pubblicità

  • Art. 51 – Pubblicità informativa sanitaria – Al Medico Veterinario e alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l’attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché l’onorario relativo alle prestazioni.
    Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative e suggestive.
    La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall’Ordine di appartenenza e/o dall’Ordine competente per territorio.
    Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
    E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.